Cos’è una Start-up innovativa?
Secondo la definizione del Decreto Crescita, articolo 25 la start-up innovativa è “una società di capitali di diritto italiano o una società europea costituita ai sensi del Regolamento comunitario, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione” in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere costituite da non più di 48 mesi,
• Avere la sede principale in Italia,
• Avere un valore della produzione annuale inferiore ai 5 milioni di euro
• Non aver mai distribuito utili e non distribuirli durante il periodo di sollecitazione e di investimento
• Il cui oggetto sociale deve riguardare lo sviluppo, la commercializzazione e le produzioni di prodotti e/o servizi ad alto valore tecnologico,
• Non risultare da una fusione, scissione o da una cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda.
Nonché possedere almeno una delle seguenti tre caratteristiche:
- Il costo delle spese in ricerca e sviluppo deve corrispondere almeno al 15% del maggior dato tra il valore o il costo della produzione,
- Almeno un terzo dei dipendenti devono svolgere o aver conseguito un dottorato di ricerca, o essere laureati con almeno tre anni di ricerca certificata; oppure almeno due terzi della forza lavoro deve possedere una laurea magistrale
- Titolarità o licenza di almeno una privativa per invenzione industriale, o per topografie di prodotti a semi-conduttori, o di una invenzione biotecnologica o relativa ad una nuova varietà vegetale, oppure di un programma per elaboratore originario, depositato presso l’apposito registro, tali privative devono essere relative all’oggetto sociale e all’attività d’impresa. Il primo limite riguarda la tipologia della società. Il legislatore esclude ogni tipo di società che non sia quella di capitali, forma necessaria al fine di poter costituire la start-up innovativa. Considerando che una società appena nata improbabile che abbia la disponibilità di capitale per costituire un S.p.a. (che ha un capitale sociale minimo di 120.000), le forme che la start-up potrà assumere sono quella di società a responsabilità limitata, oppure in accomandita per azioni (S.a.p.a.). A queste forme si aggiunge la Società Europea che, richiedendo per la costituzione un capitale sociale minimo di 120.000 euro, può essere paragonata alla S.p.A. del diritto italiano.