Il Donation-based crowdfunding
Il modello donation (o donation-based crowdfunding) è uno dei quattro modelli di Crowdfunding esistenti. Secondo molti studiosi rappresenta l’archetipo del crowdfunding, il modello primigenio da cui si sono sviluppate successivamente le altre forme. In pratica, esso consiste in una semplice donazione a cui il donatario non corrisponde alcun reward materiale o alcuna quota. A differenza degli altri modelli che prevedono pratiche di funzionamento più specifiche e più particolari, l’iter del donation crowdfunding è decisamente più semplice da realizzare. Questo modello prevede è, per definizione, un’opzione per ottenere finanziamenti da una folla di donatori con l’obiettivo di finanziare un progetto che abbia un senso sociale o una causa nel contesto della beneficenza senza aspettarsi la restituzione dei fondi. Nel donation-based crowdfunding, in altre parole, si devolve altruisticamente il proprio denaro a sostegno di una causa specifica, non ricevendo alcuna ricompensa.
La disciplina giuridica delle elargizioni tramite donation crowdfunding, in generale, fa riferimento al Codice Civile italiano, al cui interno le donazioni sono definite come contratti attraverso i quali, per spirito di liberalità, una parte arricchisce un’altra andando a disporre a favore di questa di un suo diritto oppure andando ad assumere una obbligazione verso la stessa. La donazione è, quindi, un atto ‘liberale’. Chi la effettua non si aspetta alcun beneficio materiale in cambio e tanto meno alcun tipo di ricompensa, se non simbolica. Piuttosto vi è una esplicita volontà per dare il proprio contributo allo scopo di partecipare alla realizzazione di progetti rivolti a finalità sociali, culturali, ambientali, assistenziali e così via. Spesso, sono infatti motivazioni filantropiche a spingere i benefattori a offrire le somme necessarie al completamento delle campagne. Più nello specifico, la normativa del donation crowdfunding fa riferimento alla disciplina delle donazioni contenuta all’interno Capi I, II, III e IV del Titolo V del Libro Secondo del Codice Civile (c.c.). In particolare si può ricordare che sulla base dell’art. 769 c.c. «la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione». Nel caso in cui la donazione si rivolta verso una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) è possibile per il donatore godere di alcune agevolazioni per dedurre le somme versate all’ente, proprio in virtù delle caratteristiche dell’istituto dell’Onlus. Una peculiarità caratteristica del solo donation crowdfunding riguarda l’applicazione dell’IVA e le sue modalità di esenzione quando avvengono, come in questo caso, donazioni di denaro.
La qualifica di Onlus consente anzitutto alle organizzazioni di ottenere erogazioni di denaro: deducibili e non imponibili ai fini delle imposte dirette. Inoltre, fuoriuscendo dal panorama del crowdfunding, le Onlus possono anche essere destinatarie del 5 per mille delle imposte sui redditi. In tal senso infatti il D. L. n. 35 del 14 marzo 2005, al primo comma dell’art. 14, sancisce che le «liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale […], nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale […] sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui».
«Al fine della dichiarazione dei redditi, è sufficiente conservare la conferma di pagamento ricevuta da Paypal via mail al momento della donazione, o in alternativa l’estratto conto della carta di credito o del conto Paypal. Se la donazione è stata effettuata tramite bonifico, sarà sufficiente conservare la contabile dello stesso, o l’estratto conto del proprio conto corrente».